top of page

5 feb 2024

BONUS MAMME 2024


Il 31 gennaio con circolare esplicativa l’Inps ha reso di fatto operativo l’esonero dal versamento dei contributi a carico delle lavoratrici mamme.

 

Di seguito una breve sintesi:

 

LAVORATRICI CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO

Tutte le lavoratrici madri (escluse le lavoratrici domestiche) con:

  • 3 o più figli nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.

  • 2 o più figli nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

 

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo o del secondo figlio (o successivi) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza nello stesso momento, non producendosi alcuna decadenza dal diritto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

 

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (compresa la somministrazione e l’apprendistato) dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

 

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

 

MISURA DELL’ESONERO

L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

In caso di nascita del figlio in corso del mese la misura spetta per il mese intero.

 

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

È possibile inoltre per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto.

 

La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

 

Al fine di agevolare l’accesso alla misura, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

 

L’esonero è operativo da gennaio 2024, ma fruibile da febbraio 2024.

bottom of page