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3 gen 2025

COLLEGATO LAVORO NOVITÀ


La Legge 203/2024 (cd. Collegato lavoro) entrerà in vigore dal prossimo 12 gennaio.

 

Alcune importanti novità:

 

Dimissioni per fatti concludenti


In caso di assenza ingiustificata di durata superiore al limite previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, si ha la risoluzione del rapporto di lavoro imputabile a volontà del lavoratore e dunque una cessazione per dimissioni e non per licenziamento.

Conseguentemente l’azienda non dovrà affrontare il costo del contributo da versare all’Inps, previsto in caso di licenziamento.

 

Il datore di lavoro, al superamento del predetto limite di assenze, è tenuto a darne comunicazione all’ITL competente che può verificare l’autenticità di quanto comunicato.

 

Per la piena operatività della norma sarà necessario dunque attendere i chiarimenti dell’INL sulle modalità di comunicazione.

 

La risoluzione per dimissioni non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità di comunicare i motivi che giustificano l'assenza, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro,.

 

Patto di prova rapporti a termine


Il DDL Lavoro, nel confermare che nel rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto, introduce un criterio di calcolo e alcuni limiti.

Fatte salve le eventuali previsioni più favorevoli del CCNL applicato, la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato viene fissata in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

 

Obbligo di comunicazione di Smart working


Comunicazione entro 5 giorni dalla data di avvio della nuova modalità di lavoro, oppure entro i 5 giorni successivi alla data di proroga o di cessazione del periodo svolto in modalità agile.

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