
28 giu 2023
COVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LAVORO
𝐂𝐎𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐎 𝐄 𝐍𝐎𝐕𝐈𝐓𝐀̀
Nell’iter di conversione del decreto Lavoro (D.L. 48/2023), terminato ieri, il Parlamento ha introdotto alcune novità al precedente testo.
Di seguito facciamo il punto sulle principali misure che riguardano il mondo del lavoro.
CONTRATTI A TERMINE
È sempre possibile stipulare un contratto a termine acausale di durata non superiore a 12 mesi.
Si possono superare i 12 mesi, sino a un massimo di 24:
- per esigenze previste dai contratti collettivi;
- in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Una delle novità più interessanti riguarda i rinnovi che potranno essere effettuati senza introduzione di causali entro il termine di durata massima di 12 mesi, sommando nel computo i precedenti contratti a termine.
Per il rinnovo resta comunque necessario rispettare il lasso di tempo che deve intercorrere tra i due contratti a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali (Stop & go):
- intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;
- intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.
Il mancato rispetto di queste interruzioni temporali determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
OBBLIGHI INFORMATIVI ALL' ATTO DELL'ASSUNZIONE
Vengono semplificati gli obblighi di informazione e pubblicazione, previsti dal Decreto Trasparenza, all’interno delle lettere di assunzione.
INCENTIVI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI
1) Assunzione di beneficiari dell’assegno per l’inclusione (nuova misura di sostegno al reddito).
Incentivo per un periodo pari a:
- 24 mesi per assunzione a tempo indeterminato, anche part time o apprendistato, nella misura del 100% entro il tetto massimo di 8.000 euro.
- massimo 12 mesi per assunzione a tempo determinato o stagionale, anche part time, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.
2) Assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:
a) non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
b) non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
Incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Per ottenere l’incentivo sarà necessario trasmettere apposita domanda all’INPS, che entro 5 giorni dovrà rispondere confermando l’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni, il richiedente dovrà trasmettere all’INPS, il contratto stipulato che dà titolo all’incentivo.
SMART WORKING
Proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali con il datore di lavoro per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 e per i lavoratori con fragilità.
TAGLIO DEL NUCLEO FISCALE
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 verrà applicata nelle buste paga una maggiore riduzione dell’aliquota contributiva in capo ai lavoratori:
• 6% se si ha una retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non superiore a 2.692 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità;
• 7% se la stessa non è superiore a 1.923 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità.
WELFARE AZIENDALE
Solo per l’anno 2023 sono valori non soggetti a ritenute contributive e fiscali, entro il limite complessivo di 3.000 euro:
- beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Per l’applicazione di tale esenzione è necessario che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Per i lavoratori dipendenti senza figli resta fermo il regime generale di esenzione ordinaria con il tetto di esenzione a 258,23 euro.