
12 mag 2026
INCENTIVI ASSUNZIONI 2026 - PRIMI CHIARIMENTI INTERPRETATIVI
In merito alle agevolazioni introdotte dal D.L. 62/2026 ecco alcuni primi chiarimenti interpretativi emersi in questi giorni, particolarmente importanti per distinguere correttamente le diverse misure previste dal decreto.
In particolare, stanno emergendo differenze molto rilevanti tra:
• Bonus Giovani 2026
• Bonus Stabilizzazione Giovani
• incentivo “under 30” già previsto dalla normativa precedente
BONUS GIOVANI 2026 (ART. 2)
Il Bonus Giovani introdotto dal D.L. 62/2026 sembrerebbe applicabile:
• alle nuove assunzioni a tempo indeterminato
• di lavoratori under 35
• con esonero contributivo del 100%
• fino a 500 €/mese (650 € nelle ZES)
• per 24 mesi
Sul piano soggettivo, le più recenti interpretazioni stanno chiarendo che:
• il lavoratore non deve necessariamente essere “mai stato assunto a tempo indeterminato”
• ma deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito secondo i criteri previsti dal decreto
BONUS STABILIZZAZIONE GIOVANI (ART. 4)
Diversa e autonoma è invece la misura prevista per le trasformazioni dei contratti a termine.
Il Bonus Stabilizzazione:
• si applica esclusivamente alle trasformazioni a tempo indeterminato
• effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026
• relative a contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026
• con durata massima del rapporto a termine pari a 12 mesi
• senza soluzione di continuità
In questo caso, secondo le prime letture interpretative, sembrerebbe invece richiesto che il lavoratore:
• non sia mai stato occupato stabilmente in precedenza
Si tratta quindi di una misura molto più selettiva rispetto al Bonus Giovani ordinario.
Quanto detto, se confermato, potrebbe comportare, allo stato attuale, l’assenza di una specifica agevolazione per alcune trasformazioni effettuate tra maggio e luglio 2026, salvo futuri chiarimenti o modifiche in sede di conversione.
INCENTIVO “UNDER 30” PREESISTENTE
Parallelamente, sembrerebbe continuare a restare in vigore anche l’esonero contributivo “under 30” previsto dalla Legge di Bilancio 2018.
Tale misura:
• prevede un esonero del 50%
• fino a 3.000 € annui
• per massimo 36 mesi
• e continua a richiedere il requisito del lavoratore mai occupato stabilmente
TEC – TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Resta inoltre centrale il nuovo tema del TEC (Trattamento Economico Complessivo).
Gli incentivi previsti dal decreto risultano infatti subordinati all’applicazione del trattamento economico previsto dai CCNL comparativamente più rappresentativi.
Sul punto non sono ancora presenti chiarimenti ufficiali e sarà necessario attendere indicazioni ministeriali e INPS, soprattutto per comprendere:
• quali voci economiche rientrino nel TEC
• e quale sia la reale portata dell’obbligo
VINCOLI SU INCREMENTO OCCUPAZIONALE E LICENZIAMENTI
Restano confermati:
• il requisito dell’incremento occupazionale netto
• i vincoli sui licenziamenti nei 6 mesi precedenti e successivi
• la possibile revoca dell’agevolazione in caso di perdita dei requisiti
Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alla presenza di:
• società collegate o controllate
• riduzioni di personale nel gruppo
• licenziamenti economici nella stessa unità produttiva
Il quadro normativo è quindi ancora in forte evoluzione e richiederà prudenza operativa nelle prossime settimane.