
1 ott 2026
INPS: CHIARIMENTI FRUIZIONE PERMESSI L.104/1992
L’INPS, con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, quando gli stessi siano riconosciuti a più lavoratori per assistere la medesima persona con disabilità in situazione di gravità.
La normativa riconosce ai lavoratori dipendenti, anche a tempo parziale, tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore, per l’assistenza al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, a parenti o affini entro il secondo grado e, nei casi previsti dalla legge, entro il terzo grado.
Il riconoscimento dei permessi a più lavoratori per l’assistenza alla stessa persona non comporta però un aumento del numero dei giorni disponibili: il limite resta complessivamente di tre giorni al mese, riferiti alla persona assistita, e i lavoratori autorizzati devono fruirne alternativamente.
La circolare INPS chiarisce come viene gestito l’eventuale indebito nel caso in cui il limite complessivo venga superato o i permessi siano fruiti contemporaneamente da più lavoratori.
1. Superamento del limite complessivo di tre giorni
In caso di superamento del limite mensile, l’INPS procede al recupero dell’indebito applicando il criterio della priorità temporale.
Una volta raggiunti complessivamente i tre giorni di permesso, il diritto per quel mese è esaurito anche nei confronti degli altri lavoratori autorizzati ad assistere la stessa persona.
Ad esempio:
5 marzo: permesso fruito dal lavoratore A;
18 marzo: permesso fruito dal lavoratore A;
25 marzo: permesso fruito dal lavoratore B;
30 marzo: permesso fruito dal lavoratore B.
Il permesso fruito il 30 marzo è indebito, in quanto il limite complessivo dei tre giorni era già stato raggiunto il 25 marzo.
Il recupero riguarda quindi il lavoratore B, che ha fruito del permesso successivamente all’esaurimento del diritto.
2. Fruizione contemporanea
Qualora due o più lavoratori fruiscano contemporaneamente dei permessi per assistere la medesima persona, non è possibile applicare il criterio della priorità temporale.
In questo caso, l’indebito viene ripartito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti.
Se, ad esempio, due lavoratori fruiscono contemporaneamente del permesso, l’indebito viene imputato nella misura del 50% a ciascuno, rapportato all’orario di lavoro di ciascun lavoratore.
In presenza di più lavoratori autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità è quindi necessario che gli interessati coordinino preventivamente la fruizione dei permessi, rispettando il limite complessivo dei tre giorni mensili e il principio di alternanza, così da evitare il superamento del limite o sovrapposizioni nella fruizione.