
26 giu 2023
SGRAVIO DONNE SVANTAGGIATE
L’Inps ha fornito le indicazioni per l’applicazione dello sgravio donne svantaggiate, anch’esso recente oggetto di autorizzazione da parte della Commissione UE.
Tipologie contrattuali e durata sgravio:
- assunzione a tempo determinato (sgravio fino a 12 mesi);
- assunzione a tempo indeterminato (sgravio per 18 mesi);
- trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato (sgravio per 18 mesi a decorrere a decorrere dalla data di trasformazione).
Sono esclusi:
- contratti di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico;
- contratti di lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015);
- prestazioni di lavoro occasionale (art. 54bis del decreto legge 50/2017);
- contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.
Requisiti lavoratrici:
- over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
- prive di un lavoro regolarmente retribuito: da almeno 6 mesi, o da almeno 24 se residente in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o per svolgere mansioni caratterizzate da una forte disparità occupazionale di genere;
- non devono essere state licenziate nei 6 mesi precedenti da parte dello stesso datore di lavoro o da un’azienda che abbia un assetto proprietario sostanzialmente coincidente.
Per essere agevolata l’assunzione deve inoltre determinare un incremento del numero medio dei dipendenti in forza, rispetto alla media occupazionale precedente l’assunzione, da verificare mensilmente per tutto il periodo di applicazione del beneficio.
Misura dello sgravio:
riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi, entro il limite di 8.000 euro annui.